Il consumatore di alimenti prodotti con l’utilizzo di Ogm o che li contengono, ha diritto ad essere informato sia della loro immissione in commercio quanto dell’emissione deliberata nell’ambiente di questi organismi.
Il diritto all’informazione non si limita ai soli strumenti dell’etichettatura e della tracciabilità ma si estende alla possibilità, prevista da diverse normative, per il cittadino/consumatore di rivolgersi alle Autorità competenti per richiedere tutte quelle informazioni da cui egli può trarre conoscenze sullo stato tanto dell’emissione nell’ambiente quanto dell’immissione in commercio degli Ogm. Le Autorità, inoltre, devono effettuare consultazioni pubbliche in merito alle decisioni da prendere in entrambe queste fasi. Tali consultazioni, per come vengono effettuate, non conferiscono effettività a tale diritto minando così il rapporto di fiducia tra Istituzioni e cittadini e facendo venire meno la possibilità che il diritto all’informazione si traduca in uno strumento di partecipazione democratica che crei le condizioni per una “co-produzione di conoscenza”. Questo comporta una violazione del diritto all’informazione fonte di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Il contributo è stato pubblicato sulla rivista Agricoltura Istituzioni e mercati edita da FrancoAngeli Editore, vol. 2008(3), pages 79-126.