Nel caso di maltrattamento non tutti gli animali sono uguali. Vediamo cosa prevedono le norme del codice penale e quali sono le sanzioni previste.
In tema di maltrattamento di animali i punti di riferimento normativo sono l’art. 544 bis e ter ed il secondo comma dell’art 727 del codice penale.
Il primo, “uccisione di animali”, stabilisce che:
“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni”.
Cosa significa? Ve lo dico in parole spicciole senza scomodare il giuridichese????
L’uccisione può essere sia compiuta con un atto dall’autore, es. tizio prende una pistola e uccide un cane, oppure tizio uccide un cane perché lo lascia senza cibo, senza acque, senza cure.
La Giurisprudenza ha stabilito che il “proprietario” abbia il ruolo di custode rispetto all’animale e, quindi, un obbligo di garanzia.
L’art. 544 ter del codice penale stabilisce che:
“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5 000 euro a 30 000 euro”.
La domanda che ci si può porre è : nella previsione di questo articolo rientrano solo gli animali da compagnia? Si e no.
La Giurisprudenza ha stabilito che per tutti gli altri animali valgono le disposizioni speciali, ossia se un maiale viene pungolato con una scarica elettrica va bene perché è la normativa che lo consente ????, e quindi, non è considerato maltrattamento, ma se lo stesso suino viene percosso, senza necessità, ma chi lo stabilisce quando si tratti o meno di necessità non è dato sapere, allora si può configurare il reato di maltrattamento di cui all’articolo 544 ter.
L’articolo 727 c.p stabilisce che: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze“.Da questa brevissima analisi possiamo desumere facilmente che ciò che manca non è la previsione normativa e che il problema non è la determinazione della sanzione ma la mancanza dei controlli e della percezione dei comportamenti di maltrattamento nei confronti degli animali come antisociali.
L’ulteriore problema, anzi direi il problema per eccellenza, è la distinzione tra animali ai fini dell’applicabilità di queste norme.